Lo Statuto

TITOLO I – FONDAMENTI
Articolo1Costituzione e durata

È costituita in Firenze, in forma di Organizzazione di volontariato (di seguito OdV), l’Associazione denominata ‘PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE – OdV’, in sigla ‘P.A.Humanitas Firenze – OdV’ (di seguito indicata come Associazione).

La sua durata è illimitata.

Articolo 2Sede

L’Associazione ha sede nel Comune di Firenze.

Il Consiglio Direttivo può istituire filiali, succursali e unità operative in ogni Comune sito nel territorio della Repubblica.

Articolo 3Definizione

La PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE – OdV è una Associazione apartitica, aconfessionale e fonda la propria struttura organizzativa sui principi della democrazia e della solidarietà; essa costituisce un punto di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

La sua natura è informata ai principi normativi dei quali al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) ed al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.111 e successive integrazioni e modificazioni e per questo le sue attività sono rivolte a tutte le persone, senza distinzione alcuna di sesso, razza, ceto sociale, fede religiosa e appartenenza a movimenti o partiti politici.

Articolo 4Scopi

L’Associazione non ha scopi di lucro e si propone esclusivamente il conseguimento delle seguenti finalità:

  • supportare i bisogni morali e materiali della collettività, con particolare attenzione alle persone più deboli, dei diversamente abili e degli emarginati, affinché ognuno possa godere appieno dei propri diritti e sviluppare la propria personalità;
  • favorire forme partecipative d’intervento di ordine sanitario, sociale, culturale, ambientale e qualunque altra analoga iniziativa in collaborazione con enti pubblici e privati e con altre associazioni incentivando il Volontariato come risorsa fondamentale;
  • promuovere iniziative, con spirito di solidarietà, atte a favorire lo sviluppo democratico ed organizzativo delle strutture della sanità e dell’assistenza così da contribuire alla costruzione di una società più equa e solidale, nell’interesse degli Associati e della generalità dei cittadini;
  • diffondere i principi della mutualità, della solidarietà, della cooperazione, della ‘non violenza’ e della cultura della pace, favorendo la crescita di una coscienza sociale, civile, culturale degli Associati e della generalità dei cittadini;
  • supportare le necessità degli Associati e dei cittadini in genere nell’elaborazione del lutto, nelle onoranze funebri e nell’eventuale cremazione promuovendo iniziative sociali, attività solidaristiche, collaborazioni o partecipazioni anche finalizzate a rispettare la libertà di culto.
Articolo 5Attività

L’Associazione può svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle elencate all’art. 5 del CTS per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale ed in particolare:

a)  in ambito sociale e sanitario: interventi e servizi sociali, interventi, servizi e prestazioni a soggetti disabili, interventi e prestazioni sanitarie, così come indicati dal CTS, all’art. 5, lettere a, b, c;

b)  nell’educazione/formazione: educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e ad successo formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

c)  nell’ambiente: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione delle risorse naturali, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nonché di protezione civile;

d)  nella cultura: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività di promozione e diffusione della pratica del volontariato, riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

e)  nella solidarietà: accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, cooperazione allo sviluppo, cura di procedure di adozione anche internazionale, alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

f)  nei diritti: promozione della cultura della legalità, della pace e della non violenza, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e dei consumatori e utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

g)  Protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n 225 e successive modificazioni.

L’Associazione può altresì porre in essere il complesso di attività ed iniziative finalizzate a finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi ovvero il ricevimento spontaneo di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nonché realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o i servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi inclusi volontari o dipendenti.

Articolo 6Attività diverse

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate nei limiti e con i criteri dettati dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore solo se sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra rappresentate anche tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Queste diverse attività sociali devono essere ricomprese in quelle determinate ai sensi del CTS e specificamente determinate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea degli Associati.

Articolo 7 Natura e caratteristiche dell’attività

La ‘PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE – OdV’ basa le proprie attività sull’impegno personale, volontario, spontaneo e gratuito dei propri Associati, esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di contenuto economico ovvero patrimoniale con l’Associazione.

L’Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo ai sensi e nei limiti fissati dalla legge, esclusivamente nei limiti necessari per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte, alla condizione essenziale che la componente del Volontariato rimanga prevalente in seno all’ Associazione.

Tutte le attività dell’Associazione possono essere svolte sia direttamente sia in collaborazione con strutture pubbliche ovvero private anche partecipate ovvero attraverso la stipulazione di appositi atti negoziali.

Articolo 8Gonfalone

Il gonfalone dell’Associazione è bianco recante la scritta, in lettere dorate, ‘PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE’, avente al centro una croce bianca bordata in oro con giglio araldico di Firenze al centro in arma blu. Dall’asta pende un nastro tricolore.

Il gonfalone potrà essere portato a rendere gli onori funebri agli Associati Volontari deceduti. Potrà essere esposto e portato in manifestazioni che intendono difendere e promuovere i valori di cui all’art.4 del presente Statuto e in generale in tutte quelle circostanze che il Consiglio Direttivo, a maggioranza, riterrà opportune.

È fatto espresso divieto di esporre ovvero portare il gonfalone a manifestazioni indette da partiti o movimenti politici.

Il gonfalone non può uscire dalla sede sociale se non accompagnato da almeno 3 (tre) Associati.

TITOLO II – PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
Articolo 9Patrimonio

Il patrimonio della PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE – OdV può essere costituito da:

  • beni mobili ed immobili;
  • titoli pubblici e privati;
  • capitale liquido o in deposito presso istituti di credito;
  • lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Ogni alienazione o modificazione patrimoniale sostanziale (superiore al 10% del patrimonio netto) in diminuzione viene deliberata dall’Assemblea degli Associati in sede ordinaria. Gli interventi comportanti aumenti patrimoniali ovvero inerenti la manutenzione ovvero il rinnovamento di beni e materiali soggetti ad usura, sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10Entrate

Le entrate della PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE – OdV sono costituite:

  • dalle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • dai contributi e dalle donazioni di privati cittadini;
  • dai rimborsi derivanti da convenzioni;
  • dai contributi e dalle donazioni di enti pubblici o privati;
  • da rimborsi da attività secondarie;
  • da entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di legge, pervengano all’Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all’attuazione di progetti,compresi i proventi di tutte le attività secondarie svolte in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del presente Statuto.

I fondi sociali esuberanti i bisogni di cassa dovranno essere impiegati presso Istituti di credito ovvero in titoli denominati in Euro emessi o garantiti dallo Stato o da istituzioni pubbliche o private di affidabilità non inferiore ad esso. I valori od i libretti di credito dovranno essere nominativi ed intestati all’Associazione.

Articolo 11Bilancio

Ogni anno l’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio con tutti gli elementi e gli allegati previsti dalla normativa di Legge.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano un milione di euro annui o altro limite stabilito dalla normativa di settore tempo per tempo vigente, l’Associazione redige, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terso Settore (di seguito RUNTS) e pubblica nel proprio sito internet il Bilancio Sociale.

L’Assemblea degli Associati deve approvare il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, il rendiconto gestionale e la relazione di missione a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo deve risultare con veridicità, chiarezza e precisione la situazione patrimoniale dell’Associazione, gli utili conseguiti e le perdite sofferte nonché i beni mobili ed immobili, i contributi, le donazioni, i lasciti e le elargizioni ricevute.

La relazione di missione deve corredare il bilancio di esercizio e deve essere comunicata al Collegio Sindacale ai sensi di legge.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione attuate secondo le previsioni del presente Statuto.

Gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve ovvero il capitale non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell’Associazione a meno che la distribuzione non sia imposta per legge in favore di altre Associazioni ovvero Organizzazioni.

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO III – GLI ASSOCIATI
Articolo 12Associati

L’Associazione è costituita unicamente da persone fisiche. Possono entrare a farne parte tutte le persone che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età facendone domanda scritta.

I minori potranno entrare a far parte dell’Associazione se esplicitamente richiesto in forma scritta da chi ne esercita la potestà. Questi avranno i diritti riservati agli Associati, ma nelle Assemblee non avranno diritto di voto e nelle consultazioni in cui gli Associati saranno chiamati ad esprimersi non potranno essere né eletti né elettori.

L’anno sociale ha decorrenza con il primo gennaio di ogni anno.

Mai e per nessun motivo uno o più Associati potranno richiedere tutto o in parte il Capitale Sociale comunque costituito.

Articolo 13Ammissione

Il Consiglio Direttivo, previo accertamento dei requisiti prescritti e di cui agli artt. 12 e 24, delibera sulle domande di ammissione ad Associato, salvo quanto previsto all’Art. 17 del presente Statuto.

La qualità di Associato si acquisisce esclusivamente per effetto dell’atto deliberativo del Consiglio Direttivo, il quale deve essere annotato nel Libro degli Associati entro giorni dieci dalla deliberazione.

Il diniego dell’ammissione ad Associato viene reso noto all’interessato a mezzo lettera raccomandata.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione relativa.

La reiezione della domanda di associazione comporta il diritto alla restituzione della quota associativa eventualmente già versata.

Articolo 14Tesseramento

È data facoltà al Consiglio Direttivo di individuare varie tipologie di tesseramento.

Il Consiglio Direttivo, in occasione del tesseramento annuale, ha facoltà di stabilire i destinatari ed i criteri di esenzione dal versamento delle quote sociali.

Articolo 15Distinzione

Gli Associati si distinguono in:

  • Ordinari: sono tutti coloro che abbiano fatto domanda secondo quanto previsto all’art. 12 e versino la quota fissata sia per l’importo che per modalità stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
  • Onorari: possono essere nominati Associati Onorari persone anche non associate che si siano distinte per particolari prestazioni in favore dell’Associazione;
  • Benemeriti: possono essere nominati Associati Benemeriti quegli Associati che si siano distinti per spiccate benemerenze acquisite in seno all’Associazione;
  • Volontari: sono coloro che nell’ambito delle strutture dell’Associazione s’impegnano con la propria opera in attività solidaristiche, spontanee, personali e gratuite. L’ammissione per tale ordine di Associato è disciplinata all’articolo 17.

Le qualifiche di Associato Onorario o Benemerito sono stabilite dall’Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 16Volontari

Il Volontario si riconosce in quella persona che, condivisi i valori di cui all’art.4 del presente Statuto e compreso il valore umano e sociale dell’impegno civile, mette a disposizione della collettività, tramite l’Associazione Pubblica Assistenza Humanitas Firenze – OdV, parte del proprio tempo libero per realizzare la missione stabilita dagli organi statutari.

La prestazione del Volontario è non occasionale secondo la possibilità individuale del singolo Volontario, è a titolo gratuito ed è fatto espresso divieto ai Volontari di accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Volontario è tenuto ad osservare i Regolamenti vigenti all’interno dell’Associazione.

L’Associazione di Volontariato stipula con onere a proprio carico una polizza per la responsabilità civile, per le malattie e per gli infortuni in favore di ciascun Volontario eventualmente occorrenti durante lo svolgimento dell’attività di volontariato.

Articolo 17Ammissione Volontari

Possono far parte del Corpo dei Volontari tutti gli Associati maggiorenni senza alcuna distinzione di sesso, idee, religione, razza che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei Volontari.

Gli Associati minorenni di età compresa tra i 16 e i 18 anni possono essere ammessi in qualità di Volontari esclusivamente previa presentazione di domanda scritta e sottoscritta da chi ne esercita la potestà manlevando l’Associazione da ogni responsabilità derivante dalla minore età. Essi possono partecipare alle attività di volontariato ma non possono votare nelle Assemblee, eleggere ed essere eletti; saranno inoltre esclusi da tutti i servizi di emergenza-urgenza.

Articolo 18Diritti e doveri degli Associati

I diritti degli Associati sono:

  • partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti da esso derivanti;
  • lasciare volontariamente l’Associazione inviando al Consiglio Direttivo lettera di dimissioni: le dimissioni da Associato comportano l’immediata decadenza di ogni diritto acquisito;
  • eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti dettati dal presente Statuto;
  • chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
  • formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti dal presente Statuto;
  • consultare tutti i libri sociali obbligatori secondo modalità stabilite in un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea degli Associati.

I doveri degli Associati sono:

  • rispettare le norme del presente Statuto ed i provvedimenti deliberati dagli Organi associativi;
  • non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione;
  • versare le quote associative nella misura ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 19Comunicazioni

Salvo i casi in cui lo Statuto preveda forme di comunicazione diverse, gli avvisi ed i comunicati indirizzati alla generalità degli Associati vengono resi pubblici mediante affissione negli appositi albi presso le sedi dell’Associazione a cura del Consiglio Direttivo. Gli stessi, decorsi trenta giorni dalla data di affissione, sono ad ogni effetto conosciuti da parte di tutti gli Associati.

Articolo 20Provvedimenti a carico degli Associati

Gli Associati che contravvengono ai doveri sociali possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

  • richiamo verbale;
  • censura scritta;
  • sospensione sino ad un massimo di sei mesi;
  • espulsione.

Le sanzioni vengono annotate sulla scheda personale dei singoli Associati che vi siano incorsi; i procedimenti disciplinari vengono instaurati a seguito di rapporto proposto da singoli Associati ovvero dagli organi associativi.

Salvo i casi di morosità e di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi, nessun provvedimento disciplinare può essere irrogato contro un Associato, se a questi non sia stato dato il modo di essere sentito dall’organo giudicante.

Articolo 21Richiamo verbale

Il richiamo verbale trova applicazione esclusivamente nei riguardi di coloro che si rendano responsabili di lievi inosservanze di norme regolamentari e/o di disposizioni di servizio. Il relativo provvedimento viene portato a conoscenza del solo interessato, esclusa qualsiasi forma di pubblicità all’interno dell’Associazione.

Il richiamo verbale non rileva ai fini della recidiva.

Articolo 22Censura

La censura scritta trova applicazione nei riguardi degli Associati che:

  • non osservino scrupolosamente le disposizioni statutarie e regolamentari interne;
  • manchino di riguardo agli altri Associati o comunque non tengano, sia in pubblico che in privato, comportamenti consoni alle finalità umanitarie dell’Associazione.
Articolo 23Sospensione

La sospensione fino a sei mesi viene applicata nei confronti degli Associati che incorrono nelle mancanze previste dall’articolo precedente, quando queste rivestano maggiore gravità ed in casi di recidiva.

È fatto divieto di frequentare i locali riservati agli Associati per tutta la durata del provvedimento e non si applicano tutti i benefici previsti dalla tessera sociale.

Articolo 24Espulsione

L’espulsione si applica nei confronti degli Associati, che si rendano responsabili di gravi inadempienze agli obblighi stabiliti dallo Statuto e/o dai Regolamenti, ovvero in concreto operino in contrasto con lo spirito, gli interessi e le finalità dell’Associazione, così da rendere incompatibile la loro presenza nei ruoli sociali.

L’Associato espulso non potrà essere riammesso prima di 5 (cinque) anni, e la sua domanda di ammissione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri.

L’espulsione si applica anche nei confronti di coloro che siano colpiti da condanne per reati non colposi, ovvero siano oggetto di provvedimenti di qualsivoglia natura che li privino in tutto o in parte dei diritti civili e/o ne ledano gravemente la rispettabilità; in questo caso l’Associato non potrà più essere riammesso.

Articolo 25Organo giudicante

Per gli Associati e per i Volontari l’organo giudicante di prima istanza è il Collegio dei Probiviri.

Le modalità ed i termini di svolgimento del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio dei Probiviri con particolare riguardo alla forma ed al contenuto degli atti, sia di parte sia degli organi giudicanti, dei provvedimenti da adottare ed alla loro pubblicità in seno all’Associazione, vengono disciplinati da un apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea sociale. Devono essere osservate le tutele inderogabili previste dal vigente ordinamento costituzionale e civile.

Articolo 26Procedimento disciplinare

Il Collegio dei Probiviri provvede ad istruire le varie questioni che sono sottoposte alla sua decisione assumendo informazioni e documenti sia dagli organi dell’Associazione sia dai vari soggetti interessati.

In ogni caso l’Associato interessato deve essere messo a conoscenza dal Collegio dei Probiviri del procedimento pendente nei suoi confronti prima dell’inizio della fase istruttoria e, nei casi che rivestono carattere di maggiore gravità, può essere cautelativamente sospeso dal Collegio stesso per il periodo necessario allo svolgimento del procedimento disciplinare.

Una volta esaurita l’istruzione delle singole questioni devolute alla sua cognizione, il Collegio dei Probiviri delibera in merito adottando una delle seguenti determinazioni:

  • archiviazione;
  • irrogazione di una delle sanzioni disciplinari previste.
Articolo 27Decisione del Collegio dei Probiviri

Il provvedimento disciplinare irrogato dal Collegio dei Probiviri, secondo quanto stabilito negli articoli precedenti, può essere impugnato per via interna esclusivamente mediante ricorso in prima istanza al Consiglio Direttivo ed in seconda istanza all’Assemblea degli Associati.

Articolo 28Perdita qualifica di Associato per morosità

Perdono automaticamente la qualifica di Associato per morosità coloro che non hanno effettuato il pagamento annuale della quota associativa entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 29Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Collegio Sindacale;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • l’Assemblea degli Associati Volontari.

Gli Amministratori, i Direttori se nominati nonché i componenti del Collegio Sindacale rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori sociali degli Associati e dei Terzi ai sensi dell’art.28 del CTS.

Di tutte le riunioni degli Organi dell’Associazione dovrà essere redatto verbale.

Articolo 30Gratuità degli incarichi

Ai componenti degli Organi sociali, con la sola esclusione dei componenti dell’Organo di controllo effettivi ovvero supplenti scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

TITOLO V – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Articolo 31Assemblea degli Associati

L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberante dell’Associazione.

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e prese decisioni fondamentali di indirizzo a cui deve attenersi il Consiglio Direttivo e tutto il Corpo Sociale.

Le Assemblee si distinguono in ‘ordinarie’ e ‘straordinarie’ in relazione alle materie portate al rispettivo ordine del giorno.

Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, il verbale da trascrivere in apposito libro dei verbali.

Articolo 32Convocazione

L’Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell’Associazione, con avviso da affiggere nelle sedi sociali, su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli Associati.

L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora delle riunioni stabilite per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la prima riunione. Partecipano all’Assemblea ed hanno diritti di voto e di elettorato attivo e passivo, salvo quanto disposto dai precedenti articoli, gli Associati che siano iscritti da almeno 90 giorni.

Le adunanze saranno valide in ‘prima convocazione’ quando intervenga almeno un quarto di Associati ed in ‘seconda convocazione’ qualunque sia il numero di Associati intervenuti. La ‘seconda convocazione’ può aver luogo non prima del giorno successivo alla prima convocazione.

Le riunioni dell’Assemblea degli Associati possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

È facoltà del presidente dell’Assemblea consentire ai non Associati di prendere la parola.

Articolo 33Assemblea ordinaria

I principali compiti dell’Assemblea Ordinaria sono:

  • approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e quello preventivo;
  • nominare il Collegio Sindacale;
  • nominare la Commissione Elettorale che indice le elezioni per il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri;
  • revocare in caso di gravi inadempienze gli organi sociali
  • deliberare il merito ai ricorsi sui provvedimenti disciplinari

L’Assemblea delibera inoltre su quanto altro venga posto alla propria attenzione ad eccezione di quanto spettante all’Assemblea Straordinaria.

I bilanci da approvare dovranno essere esposti, corredati da tutta la documentazione prevista dalle norme di Legge, nella Sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo ed i componenti del Collegio Sindacale si asterranno dal prendere parte alla votazione riguardante il rendiconto da essi presentato.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 34Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria delibera in merito alle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto. In tali casi l’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando intervengono almeno i 3/4 degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Le deliberazioni sono valide se raccolgono il voto favorevole di due terzi degli Associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea straordinaria delibera anche in merito a scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio. In tali casi l’Assemblea è valida sia in prima che in seconda convocazione se intervengono almeno i ¾ degli Associati. Le deliberazioni sono valide se raccolgono il voto favorevole dei ¾ degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 35Deliberazioni

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, il quale è coadiuvato da un Segretario nominato dall’Assemblea stessa.

Le deliberazioni si prendono ‘per alzata di mano’, per ‘appello nominale’ o, a richiesta della maggioranza presente, a ‘scrutinio segreto’.

L’appello nominale deve essere richiesto da almeno un decimo dei presenti.

Il voto segreto deve essere adottato quando si trattino questioni di rilevante importanza concernenti persone o casi di opportuna riservatezza, ma può in ogni caso essere adottato su decisione dell’Assemblea o su proposta del Presidente dell’Assemblea stessa.

TITOLO VI – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 36Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri eletti secondo quanto stabilito nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e decade con l’insediamento del nuovo Consiglio

Direttivo; ciascun membro di esso non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, gli Amministratori devono chiederne l’iscrizione al RUNTS precisando a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione e se congiuntamente ovvero disgiuntamente.

l potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I membri del Consiglio Direttivo sono considerati a tutti gli effetti Associati volontari per tutta la durata del loro mandato.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza, ai membri del Consiglio Direttivo si applica l’art. 2382

cod.civ.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’art. 2475 ter cod.civ.

Articolo 37Riunioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando almeno 3 (tre) Consiglieri ne facciano espressa e motivata richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione; verificandosi queste condizioni, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano contestualmente il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Il Consigliere eletto che non partecipi alle riunioni di Consiglio per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo e senza averne data comunicazione, decade automaticamente dalla carica.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i componenti del Collegio Sindacale nonché, se nominati, il Direttore Generale e quello Sanitario.

Gli Associati possono assistere alle riunioni in qualità di meri uditori e senza diritto di parola. Le sessioni sono riservate totalmente o parzialmente quando trattano questioni aventi rilevanza esclusivamente individuale ovvero su richiesta di almeno un Consigliere da presentare al momento della convocazione.

Il Consiglio Direttivo può disporre la convocazione alle riunioni consiliari di singoli Associati o di esperti qualificati esterni all’Associazione, affinché esprimano pareri e valutazioni in ordine agli argomenti in trattazione.

Articolo 38Verbali

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere redatti da un Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Segretario.

Le cariche di Segretario e di Vice Segretario possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo anche ad Associati che non ne siano membri ovvero a dipendenti.

Il Segretario con l’ausilio del Vice Segretario provvede a comunicare le deliberazioni del Consiglio agli interessati e coadiuva il Presidente per l’attuazione delle stesse.

I verbali devono essere resi pubblici, con eventuali omissioni dovute al rispetto della privacy delle persone interessate, mediante affissione negli appositi albi presso la sede dell’Associazione a cura del Consiglio Direttivo; gli stessi, decorsi trenta giorni dalla data di affissione, sono ad ogni effetto conosciuti da parte di tutti gli Associati.

E’ vietata la registrazione con mezzi privati ovvero la diffusione a terzi del contenuto delle singole adunanze mediante strumenti privati dei singoli componenti dell’Organo ovvero dei singoli partecipanti all’adunanza stessa; la violazione costituisce grave violazione degli obblighi sociali e deve essere devoluta alla cognizione del Collegio dei Probiviri per le determinazioni di competenza.

Articolo 39Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle sedute di Consiglio è sufficiente la presenza di almeno n. 6 (sei) Consiglieri.

Le sue decisioni sono valide se approvate almeno dalla metà più uno dei votanti. Al fine di garantire il buon andamento e comunque la funzionalità della gestione dell’Associazione, a parità di voti prevale quello del Presidente.

La votazione è segreta quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri; in ogni altro caso avviene per alzata di mano o per appello nominale.

Durante il periodo di eventuale prorogatio conseguente al protrarsi del procedimento elettorale di rinnovo del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo uscente può svolgere esclusivamente l’ordinaria amministrazione.

Articolo 40I Compiti e le Competenze

Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante che ha il compito di direzione, coordinamento e controllo su tutti gli aspetti della vita e dell’attività dell’Associazione.

Ad esso sono conferiti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati per Legge o Statuto all’Assemblea degli Associati.

Esegue i deliberati dell’Assemblea degli Associati, ne cura l’applicazione degli orientamenti ivi approvati e la loro attuazione.

La violazione delle disposizioni adottate dal Consiglio Direttivo da parte del personale dipendente determina la sottoposizione dello stesso al procedimento disciplinare normato dal CCNL adottato dall’Associazione, mentre se la violazione è determinata da un Associato volontario, questi è sottoposto al procedimento disciplinare normato dal presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo spettano tra l’altro i poteri:

  • di sorvegliare, sovrintendere e coordinare di tutti i servizi dell’Associazione;
  • di acquistare, vendere, affittare e permutare beni mobili e immobili e aziende o rami di esse;
  • di consentire all’iscrizione di ipoteche e privilegi su beni immobili;
  • di costituire, modificare ed estinguere diritti reali in genere;
  • di stipulare contratti di mutuo e quelli che comunque comportino la concessione di prestiti;
  • di assumere partecipazioni o interessenze in Enti sia pubblici che privati, Associazioni, Cooperative, Società anche consortili;
  • di prestare ed ottenere avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale nel rispetto e nei limiti della normativa vigente;
  • di adottare delibere concernenti la costituzione e la risoluzione di rapporti di lavoro subordinato e/ o di lavoro autonomo nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge in materia;
  • di determinare, previo parere del Collegio Sindacale, la misura del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti delle varie articolazioni organizzative che compongono l’Associazione e necessarie per l’esercizio delle funzioni loro assegnate;
  • di istituire Commissioni, Comitati, Gruppi di lavoro di cui all’art. 46 del presente Statuto;
  • di assumere deliberazioni inerenti l’adesione ad organizzazioni locali, nazionali e soprannazionali, che perseguano finalità analoghe a quelle fissate dallo Statuto Sociale; dette deliberazioni, peraltro, devono essere sottoposte alla ratifica dell’Assemblea degli Associati alla sua prima riunione utile successiva alla data della loro adozione;
  • di nominare un Direttore Generale e uno Sanitario.

Il Regolamento dei Volontari disciplina tutti i servizi richiesti per soddisfare gli scopi dell’Associazione, specificandone la forma, la portata, i mezzi da impegnarsi e tutta l’organizzazione in generale; tale Regolamento è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea degli Associati previo parere dell’Assemblea dei Volontari.

E’ cura del Consiglio Direttivo far affiggere nei locali sociali copia dello Statuto, del Regolamento dei Volontari nonché di tutti i provvedimenti comunque denominati che vengono adottati in esecuzione del presente Statuto.

Articolo 41Le Cariche e le Deleghe

Le cariche interne al Consiglio previste come obbligatorie dal presente Statuto sono:

  • Presidente;
  • Vice Presidente;
  • Consigliere con delega all’amministrazione.

Le cariche suddette vengono elette a maggioranza semplice dal Consiglio stesso nel corso della sua prima adunanza ed immediatamente dopo l’insediamento degli eletti.

Ferma restando la responsabilità collegiale dell’organo, il Consiglio Direttivo può conferire, a singoli Consiglieri o ad Associati esterni ad esso, deleghe ritenute necessarie al buon funzionamento e all’organizzazione dell’Associazione stessa attribuendo, se del caso, agli stessi delegati poteri di firma per determinati atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio; anche l’esercizio di tali deleghe è gratuito.

Il Consiglio può in ogni momento revocare le deleghe concesse o cambiare il destinatario di una delega.

Tutte le nomine, tutte le deleghe e successive eventuali variazioni dovranno essere comunicate agli uffici competenti, laddove d’obbligo. Dovranno altresì essere portate a conoscenza di tutto il Corpo Sociale tramite comunicato da affiggersi nei locali dell’Associazione.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione nei procedimenti giudiziari e per sottoscrivere convenzioni, contratti e documenti sociali. Convoca e presiede l’Assemblea degli Associati secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto, ed è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento con gli stessi poteri; la firma del Vice Presidente vale come attestazione dell’assenza od impedimento del Presidente.

Il Consigliere con delega all’amministrazione è delegato agli incassi ed ai pagamenti conseguenti alle deliberazioni del Consiglio; è responsabile delle scritture contabili e di quanto altro viene stabilito dal Consiglio in ordine ai programmi di attività economica e finanziaria con la predisposizione delle scadenze delle uscite e delle entrate, con la valutazione corrente della situazione e delle prospettive finanziarie; controlla l’andamento economico generale, propone le iniziative in ordine allo sviluppo dei servizi dell’Associazione, tutela il patrimonio finanziario mobiliare ed immobiliare dell’Associazione; provvede alla redazione dei bilanci annualmente sottoposti all’approvazione dei competenti organi associativi ed assiste il Collegio Sindacale nelle attività di verifica e controllo; svolge ogni altra funzione che gli venga delegata dal Presidente ovvero dal Consiglio Direttivo.

Articolo 42Referenti dei Settori dei Volontari in Consiglio

Quattro Settori scelti dall’Assemblea dei Volontari, secondo quanto stabilito nel presente Statuto, godranno ciascuno di un referente nel Consiglio Direttivo.

Il ruolo di referente si esplica in due direzioni:

  • verso l’esterno: rappresenta il Consiglio agli incontri “istituzionali” riguardanti il proprio Settore, unitamente al Presidente e ad altri soggetti titolari di deleghe specifiche;
  • verso l’interno: è il rappresentante del Consiglio nei confronti del Settore la cui organizzazione interna è determinata ai sensi del successivo art.55.

Rimane ferma la responsabilità individuale e collegiale statutaria del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati.

I referenti dei Settori relazionano al Consiglio in merito all’andamento dei propri settori di appartenenza e svolgono inoltre tutte le mansioni di cui verranno incaricati dal Consiglio stesso.

Articolo 43 – Dimissioni

In caso di dimissioni il numero dei componenti il Consiglio può essere ridotto a quello dei Consiglieri rimasti in carica per il periodo residuo di durata del loro mandato.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa vengono a cessare un numero di consiglieri tale da ridurre il Consiglio a meno di 6 (sei) membri, l’intero Consiglio si intende decaduto; in tal caso deve essere convocata d’urgenza l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 44L’Esecutivo

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere con delega all’amministrazione costituiscono l’Esecutivo.

Questo si riunisce in tutti i casi di straordinaria necessità ed urgenza e non sia possibile convocare ritualmente il Consiglio in tempo utile.

L’esecutivo può riunirsi nei modi e nei tempi decisi dagli stessi membri avendo cura di garantire che tutti i suoi componenti devono essere in grado di partecipare alla discussione e alla votazione e sempre alla presenza del Collegio Sindacale.

Le decisioni saranno valide esclusivamente con la presenza di tutti componenti, saranno prese almeno a maggioranza degli stessi.

Ogni decisione dell’Esecutivo dovrà essere ratificata nella prima riunione del Consiglio Direttivo da convocarsi senza indugio e da tenersi entro e non oltre giorni trenta.

Articolo 45Consulenti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può provvedere a nominare consulenti esterni in possesso di specifiche competenze professionali anche non ordinistiche, quali consulenti legali, fiscali, del lavoro, architetti, geometri e simili.

Articolo 46Gruppi di lavoro

Il Consiglio Direttivo può istituire gruppi di lavoro formati da volontari esterni al Consiglio stesso per svolgere attività sociale ritenuta utile al buon funzionamento dell’Associazione ovvero può autorizzare la costituzione di analoghi gruppi di lavoro su proposta dei volontari che ne hanno interesse.

I Gruppi di lavoro dipendono direttamente dal Consiglio Direttivo che li ha istituiti e sono direttamente responsabili verso questo della loro attività, rimangono in carica fino al termine del mandato statutario del Consiglio che li ha istituiti ovvero fino alla loro revoca da parte di questo.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, i Gruppi di lavoro si auto organizzano liberamente al proprio interno.

TITOLO VII – IL COLLEGIO SINDACALE
Articolo 47Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, tutti estranei al Consiglio di Amministrazione. Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono possedere i requisiti di cui all’art. 30 del CTS.

Possono essere nominati Sindaci anche i non Associati.

Per gli iscritti all’albo dei Revisori Legali è consentita la corresponsione di emolumenti individuali non superiori al massimo previsto dal D.P.R.10 ottobre 1994 n.645 e dal D.L. 21 giugno 1995 n.239 convertito dalla L.3 agosto 1995 n.336 e successive modificazioni ed integrazioni. La misura del compenso viene in ogni caso stabilita dall’Assemblea.

I Sindaci sono considerati a tutti gli effetti volontari nel caso in cui la loro attività venga esercitata in assenza di corrispettivo economico.

Nella prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Delle proprie riunioni il Collegio redige un verbale da trascrivere in apposito libro e rendere accessibile agli Associati che ne facciano richiesta, secondo le modalità stabilite dall’Associazione.

Il Collegio resta in carica 3 (tre) anni dalla sua nomina. Ciascun componente può essere nominato per non più dì due mandati consecutivi.

Articolo 48I Compiti e le Competenze

Il Collegio è tenuto, ex art. 30 CTS a vigilare sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale – ove esistente – sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il Collegio presenta all’Assemblea ordinaria, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio, una relazione scritta sull’esito delle attività di vigilanza e di monitoraggio svolte nel corso dell’anno.

I suoi componenti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio può convocare l’Assemblea degli Associati in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario ed in presenza di gravi irregolarità amministrative ovvero di rilevanti perdite patrimoniali accertate nell’esercizio delle attività di verifica e controllo della gestione dell’Associazione.

Il Collegio ha, altresì, facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo per l’esame di eventuali anomalie e/o irregolarità specifiche rilevate nel corso della sua attività di controllo.

Il Collegio agisce nei confronti del tribunale ai sensi dell’art. 28 CTS.

Al Collegio sono altresì attribuite le seguenti competenze:

  • delibera sui ricorsi proposti avverso ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo;
  • decide sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate in materia elettorale dalla Commissione Elettorale;
  • decide le eventuali vertenze di cui sia parte il Consiglio Direttivo, o componenti dello stesso e quelle tra singoli membri del Consiglio Direttivo ed il Consiglio Direttivo stesso;
  • decide sulle istanze di chiarimento o sulle controversie sorte fra gli organi dell’Associazione in merito all’interpretazione delle norme e delle attribuzioni previste dal presente Statuto
  • decide sulle istanze di chiarimento formulate dagli Associati in merito all’interpretazione delle norme e delle attribuzioni previste dal presente Statuto
Articolo 49Denuncia al Tribunale o al Collegio Sindacale

Almeno un decimo degli Associati, il Collegio Sindacale, il Revisore legale dei conti se nominato ovvero il Pubblico Ministero possono proporre denuncia al Tribunale ai sensi dell’art.2409 cod.civ.

Ogni Associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all’Assemblea.

Almeno un ventesimo degli Associati può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale il quale deve agire ai sensi dell’art. 2408 comma due cod.civ.

Articolo 50 – Procedimento per la nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea ordinaria degli Associati per ballottaggio fra liste concorrenti. Nel caso sia presentata una sola lista, la votazione può avvenire per alzata di mano. In caso contrario si procede con votazione a scrutinio segreto.

Le liste dovranno essere sottoscritte da almeno venti Associati aventi diritto a voto e dovranno essere presentate al Consiglio di Amministrazione almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea degli Associati.

TITOLO VIII – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 51Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 3 (tre) supplenti estranei sia al Consiglio Direttivo e sia al Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti dall’Assemblea degli Associati secondo le medesime modalità previste per l’elezione del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica 3 (tre) anni e cessa le sue funzioni contestualmente al Consiglio Direttivo unitamente al quale è eletto; ciascun componente del Collegio non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

I membri del Collegio dei Probiviri vengono considerati a tutti gli effetti Associati volontari per tutta la durata del loro mandato.

Il Collegio dei Probiviri, nella prima riunione successiva al suo insediamento, nomina nel proprio seno il Presidente ed il Segretario. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza e con il metodo del voto palese; sono per contro adottate con metodo segreto quando hanno ad oggetto decisioni sulle persone.

Delle riunioni e delle decisioni adottate viene redatto verbale; il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto sul Libro dei Verbali del Collegio dei Probiviri. E’ vietata la registrazione con mezzi privati ovvero la diffusione a terzi del contenuto delle singole adunanze mediante strumenti privati dei singoli componenti dell’Organo ovvero dei singoli partecipanti a qualsivoglia titolo all’adunanza stessa; la violazione costituisce grave violazione degli obblighi sociali e deve essere devoluta alla cognizione dello stesso Collegio dei Probiviri per le determinazioni di competenza che si riunisce tuttavia in diversa composizione.

Articolo 52 – I Compiti e le Competenze del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri decide con un giudizio i provvedimenti disciplinari riguardanti comportamenti degli Associati dell’Associazione, nell’espletamento dei servizi e delle attività in cui gli stessi sono impegnati.

Il Collegio dei Probiviri può autonomamente istruire informative ed analizzare situazioni che ritiene possano coinvolgerlo nel suo ruolo istituzionale al fine di prevenire atti e comportamenti che danneggino gli interessi morali nonché l’immagine dell’Associazione, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla Legge vigente al momento in materia di riservatezza dei dati personali (privacy).

La sanzione dovrà essere conforme a quanto previsto dallo Statuto

Se la sanzione consiste nell’espulsione, essa deve essere obbligatoriamente ratificata dall’Assemblea degli Associati.

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri può essere proposto ricorso motivato al Consiglio Direttivo entro giorni trenta dalla comunicazione della decisione all’interessato. Il Consiglio Direttivo conferma o rigetta il provvedimento dopo aver preso atto della relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri, sentito se possibile il destinatario della decisione impugnata che ha proposto il ricorso Se del caso, il Consiglio può anche richiedere una relazione del Collegio Sindacale che esprime il proprio parere di legittimità.

Avverso la deliberazione del Consiglio Direttivo può essere proposto ricorso all’Assemblea degli

Associati, che conferma o rigetta il provvedimento dopo aver preso atto di tutti i pronunciamenti precedenti.

Avverso la deliberazione dell’Assemblea degli Associati può essere proposto esclusivamente ricorso

all’Autorità Giudiziaria.

TITOLO IX – L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI VOLONTARI
Articolo 53Organizzazione dei Volontari

Il Corpo dei Volontari è organizzato in Settori rispecchianti le varie aree di intervento della Associazione.

Per l’organizzazione dei Volontari si fa riferimento al Regolamento dei Volontari predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea degli Associati previo parere favorevole dell’Assemblea dei Volontari.

Il Regolamento non potrà, in nessun caso, essere in contrasto con le norme statutarie; in caso di eventuali discordanze si farà riferimento al presente Statuto e si renderà necessaria la modifica degli altri documenti.

Tutti i pareri regolamentari sono adottati dall’Assemblea dei Volontari in ‘prima convocazione’ con la partecipazione del 30% degli stessi ed in ‘seconda convocazione’, la quale può aver luogo 24 (ventiquattro) ore dopo la precedente, con la presenza di almeno 20 (venti) Volontari.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti ammessi al voto.

I Regolamenti dei Settori saranno redatti ed approvati previo parere favorevole espresso dai Settori stessi nelle rispettive assemblee interne ed in conformità alle previsioni statutarie.

Articolo 54L’Assemblea dei Volontari

L’Assemblea degli Associati Volontari è organo dell’Associazione con funzioni consultive, cui il

Consiglio Direttivo fa preventivamente riferimento per:

  • per istituire nuovi Settori di attività dei Volontari;
  • per chiudere, modificare, riunire, dividere Settori di attività dei volontari già esistenti;
  • per indicare i quattro Settori che godranno di un referente nel Consiglio Direttivo;
  • per discutere gli orientamenti e l’elaborazione dei programmi operativi;
  • per la disamina di attività, iniziative e servizi in cui in generale è richiesta la loro partecipazione;
  • per illustrare le decisioni deliberate dall’Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo;
  • per discutere e deliberare variazioni al Regolamento dei Volontari;
  • per creare se ritenuto opportuno organi di collegamento interni tra i vari Settori.

La convocazione sarà a cura del Consiglio Direttivo, per propria decisione o su richiesta scritta di almeno il 10% dei Volontari.

Le Assemblee dei Settori vengono convocate secondo le modalità espresse nei rispettivi Regolamenti interni.

L’apertura, chiusura, modifica dei Settori, rileva solo ai fini interni e organizzativi dell’Associazione, restando potere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati quello di istituire, chiudere, modificare le aree d’intervento dell’Associazione.

Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto un verbale che deve essere trascritto nell’apposito libro dei verbali.

Articolo 55I Settori delle Attività dei Volontari

L’Assemblea dei Volontari suddivide il Corpo dei Volontari in Settori distinti ai fini di una più efficiente organizzazione interna dello stesso.

I Settori hanno solo validità interna per finalità organizzative, restando unico il Corpo dei Volontari dell’Associazione.

Articolo 56Regolamenti interni, organi e responsabili dei Settori delle Attività dei Volontari

Ogni Settore così come individuato dall’Assemblea dei Volontari dovrà dotarsi almeno:

  • di un’Assemblea di Settore (organo rappresentativo interno);
  • di un Regolamento interno;
  • di un Responsabile interno (organo organizzativo, collegiale o unipersonale).

Singoli Settori possono strutturarsi liberamente al proprio interno, rispettando comunque le previsioni programmatiche dell’Assemblea dei Volontari nonché la normativa del presente Statuto ed in particolare la competenza esclusiva del Consiglio Direttivo su tutte le scelte funzionali, politiche ed economiche e sulla rappresentanza verso l’esterno dell’Associazione.

Responsabile interno sarà portavoce verso il Consiglio Direttivo per qualsiasi esigenza materiale o economica del Settore stesso.

TITOLO X – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 57La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale viene eletta dall’Assemblea degli Associati con votazione palese per alzata di mano, ove possibile contestualmente all’elezione del Collegio Sindacale.

Sono ammessi alla votazione tutti gli Associati con i limiti determinati dal presente Statuto e che siano iscritti all’Associazione da almeno 90 (novanta) giorni alla data dell’Assemblea e siano in regola con il versamento delle quote sociali.

Non possono essere nominati membri della Commissione Elettorale:

  • i candidati alle elezioni;
  • i dipendenti;
  • gli Associati che non facciano parte dell’Associazione da almeno 90 (novanta) giorni alla data dell’Assemblea o che non siano in regola con il versamento delle quote sociali.

L’Assemblea voterà la Commissione Elettorale, composta da 5 (cinque) membri. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, la Commissione Elettorale elegge al suo interno il Presidente.

La Commissione Elettorale ha il potere di prendere decisioni a maggioranza. Qualora almeno due membri della stessa rassegnassero le proprie dimissioni, dovrà essere indetta una nuova Assemblea degli Associati per l’elezione dei loro sostituti.

La Commissione elettorale si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Le contestazioni contro le decisioni ovvero gli atti in genere della Commissione Elettorale debbono essere proposte sotto pena di decadenza nel termine di tre giorni dalla loro adozione al Collegio dei Probiviri uscente. Le deliberazioni di tale organo sono definitive ma rimane salvo il diritto a ricorrere all’Autorità Giudiziaria Ordinaria avverso le decisioni del Collegio.

Articolo 58 – Durata della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale rimane in carica sino all’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Probiviri.

In caso di scioglimento anticipato il Presidente della Commissione avrà cura di comunicarlo al Presidente del Consiglio Direttivo uscente che provvederà ad indire una nuova Assemblea degli Associati.

Articolo 59Procedimento elettorale

Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri si svolgono entrambe su liste concorrenti.

Ogni lista deve rispettare le indicazioni contenute nel presente articolo, a pena di esclusione.

Per le elezioni del Consiglio Direttivo, ogni lista dovrà indicare i nomi di 11 (undici) Associati in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 60 del presente Statuto, almeno 3 (tre) dei quali di sesso femminile. Tra gli 11 (undici) Associati candidati dovrà essere presente almeno un Volontario per ognuno dei 4 (quattro) settori indicati dall’Assemblea dei Volontari quali settori che esprimono un referente nel Consiglio Direttivo.

Per le elezioni del Collegio dei Probiviri, ogni lista dovrà indicare i nomi di 6 (sei) Associati di età non inferiore a venticinque anni in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.59 del presente Statuto, evidenziando separatamente i nomi dei 3 (tre) candidati a membri effettivi dai 3 (tre) candidati a membro supplente. Almeno 1 (uno) candidato a membro effettivo deve essere di sesso femminile.

Per entrambe le elezioni, possono votare tutti gli Associati che siano iscritti all’Associazione da almeno 90 (novanta) giorni alla data dell’Assemblea salvo diverse disposizioni di legge alle quali l’Ente dovrà attenersi e siano in regola con il versamento delle quote sociali. L’Associato votante potrà votare per 1 (una) sola lista, apponendo un segno in un qualsiasi punto dello spazio della scheda elettorale dedicato alla lista prescelta. Nell’ipotesi in cui venga apposto più di un segno sulla scheda, il voto viene annullato. Viene eletta la lista che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti.

In caso di assoluta parità di voti tra due o più liste, si procederà a una nuova votazione tra le sole liste vincitrici ex-aequo.

La votazione dovrà avvenire in una data compresa tra l’ottavo ed il ventottesimo giorno a partire dal voto precedente.

Articolo 60Candidatura delle Liste degli Associati e requisiti di eleggibilità

Le liste per l’elezione del Consiglio Direttivo e per quella del Collegio dei Probiviri, devono essere corredate da una dichiarazione sottoscritta da parte di ciascun candidato di accettazione della candidatura, di essere consapevole delle responsabilità che l’eventuale elezione comporta e di liberare da ogni responsabilità sia la Commissione elettorale sia l’Associazione da ogni responsabilità circa la diffusione dei propri dati sensibili a ragione ed a causa sia della candidatura sia dell’elezione. Ciascuna lista deve recare la sottoscrizione di almeno 20 (venti) Associati presentatori, legittimati al voto ai sensi del art. 59 del presente Statuto, esterni alla lista stessa ed essere presentata alla Commissione Elettorale almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Ogni Associato presentatore non può firmare per più di una lista, sia per l’elezione del Consiglio Direttivo sia per quella del Collegio dei Probiviri.

Per quanto attiene l’elezione al Consiglio Direttivo, salvo quanto stabilito all’art. 61 del presente Statuto, possono candidarsi:

  • al ruolo di referente di settore, tutti i Volontari del settore specifico da almeno 6 (sei) mesi alla data dell’Assemblea;
  • ai restanti ruoli di Consigliere, tutti gli Associati iscritti da almeno 6 (sei) mesi alla data dell’Assemblea e siano in regola con il versamento delle quote sociali.

La Commissione Elettorale provvede, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, a raccogliere la candidatura delle liste.

La Commissione Elettorale verifica le liste; le respinge se non regolari, concedendo alla Lista, previa comunicazione, 3 (tre) giorni di tempo per la regolarizzazione della candidatura.

Provvede, infine, all’affissione delle liste presso tutte le Sedi dell’Associazione.

L’elezione è valida anche se è candidata una sola lista, purché rispetti i termini sopra prescritti.

Articolo 61Conflitto di Interessi e altre cause di ineleggibilità

Fermo il disposto di cui all’art.2382 cod.civ., i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei

Probiviri non possono essere contestualmente membri di entrambi gli Organi.

L’eleggibilità nei due Organi è inoltre esclusa:

  • per tutti quegli Associati che hanno in essere con l’Associazione rapporti di contenuto economico di qualsivoglia natura;
  • per tutti quegli Associati che nei due anni anteriori alla data di effettuazione delle elezioni siano incorsi in provvedimenti disciplinari di sospensione.

È altresì esclusa l’eleggibilità dell’Associato che abbia all’interno dell’Associazione, in qualità di personale dipendente o collaborante, un congiunto o un parente o affine fino al terzo grado compreso.

Articolo 62Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri hanno luogo ogni 3 (tre) anni.

Si svolgono entro 60 giorni dalla nomina della Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale stabilirà la data delle elezioni generali, le sedi opportune per le votazioni, l’orario di apertura dei Seggi e ne darà notizia al Corpo Elettorale tramite affissione di comunicazione scritta presso tutte le Sedi dell’Associazione.

La votazione dovrà, in ogni caso, aver luogo in posto che assicuri la segretezza del voto. Non è ammesso l’esercizio del voto per delega.

La Commissione Elettorale distribuirà ai Seggi un quantitativo sufficiente di schede, che saranno timbrate e controfirmate dal Responsabile del Seggio.

Dette schede saranno preventivamente approntate dalla Commissione Elettorale stessa e dovranno riportare suddivise le liste delle Candidati.

La scheda restituita dall’Elettore, accuratamente piegata, deve essere inserita nell’urna, precedentemente predisposta dalla Commissione Elettorale, alla presenza del Presidente della Commissione o di altro Membro del Seggio.

Saranno considerate nulle le schede prive della vidimazione e della firma della Commissione Elettorale, quelle che riportino segni, cancellature, macchie che le possano comunque rendere riconoscibili, e quelle contenenti qualsiasi altro segno che non sia la normale indicazione di preferenza come indicata all’art. 58 del presente Statuto.

In caso di errore l’Elettore avrà cura di piegare la scheda errata e restituirla al Membro del Seggio, il quale dopo averla sigillata e controfirmata la inserirà nell’urna e fornirà l’Elettore di nuova scheda.

Articolo 63Scrutinio

Terminate le operazioni di voto segreto la Commissione Elettorale procederà immediatamente allo scrutinio.

Le operazioni di scrutinio, una volta iniziate, non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale.

Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:

  • il numero complessivo degli elettori;
  • il numero delle schede valide, nulle e bianche;
  • il numero dei voti riportati da ciascuna lista.
Articolo 64Contestazioni – Validità

Eventuali contestazioni riguardanti le operazioni elettorali andranno rivolte per iscritto al Collegio Sindacale entro 48 (quarantotto) ore dalla proclamazione degli eletti. Il Collegio Sindacale decide entro le successive 48 (quarantotto) ore con definitivo ed inappellabile giudizio.

Tutti i verbali della Commissione Elettorale relativi alla proclamazione degli eletti nonché i verbali

contenenti le contestazioni verranno esposti per 7 (sette) giorni nei locali dell’Associazione.

Le elezioni sono valide qualsiasi sia il numero dei votanti.

TITOLO XI – REGOLE SULL’ASSUNZIONE DI DIPENDENTI
Articolo 65Assunzione di dipendenti e collaboratori

L’Associazione può assumere dipendenti e collaboratori con qualsiasi forma di contratto prevista dalla legge, sia a tempo determinato che indeterminato.

L’assunzione di dipendenti e collaboratori deve avvenire tramite selezione di evidenza pubblica.

Sarà compito del Consiglio Direttivo stabilire i requisiti per l’ammissione alla procedura di evidenza pubblica, la presenza o meno di titoli preferenziali, l’instaurazione o meno di graduatorie.

Il Consiglio Direttivo nominerà la Commissione Esaminatrice che seguirà tutto l’iter del concorso. La Commissione Esaminatrice dovrà essere formata almeno da un Consigliere. In alternativa, l’incarico può essere demandato a società esterne specializzate.

Articolo 66Casi di straordinaria necessità e urgenza

In casi di straordinaria necessità e urgenza, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di provvedere ad assunzioni dirette.

In questo caso l’assunzione potrà avvenire solo a tempo determinato e per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi.

Il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del presente articolo non potrà essere trasformato in contratto a tempo indeterminato. L’eventuale assunzione successiva a tempo indeterminato dovrà attenersi a quanto previsto dal precedente articolo.

Articolo 67Casi di incompatibilità

Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo in carica intrattenga rapporti di parentela o affinità fino al terzo grado con un candidato alla procedura di assunzione, dovrà presentare dimissioni irrevocabili dal Consiglio stesso entro e non oltre l’inizio di svolgimento delle prove concorsuali. In caso contrario la domanda di ammissione al concorso verrà respinta.

Chi si trovi nelle suddette condizioni di incompatibilità non potrà essere assunto nel caso di straordinaria necessità ed urgenza previsto dall’articolo precedente.

TITOLO XII – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 68Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato in Assemblea straordinaria degli Associati, appositamente convocata con avviso inviato a tutti gli Associati in regola con le quote sociali, con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati iscritti.

Il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento non sarà in alcun caso ripartito tra gli Associati bensì devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato aventi le stesse caratteristiche della Pubblica Assistenza Humanitas Firenze – OdV nel modo e nei termini che saranno deliberati dall’Assemblea straordinaria.

TITOLO XIII – FEDERAZIONE NAZIONALE
Articolo 69Federazione Nazionale

L’Associazione fa parte dell’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e ne segue gli orientamenti.

TITOLO XIV – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 70Conformità alle Leggi dello Stato

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti e alle disposizioni di Legge.

Articolo 71Norme transitorie

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo. A decorrere del termine di cui all’art. 104 del CTS, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del CTS. L’acronimo OdVpotrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le prescrizioni relative alla composizione del Collegio Sindacale indicata all’art 47 comma 1 sono da intendersi applicabili a partire dal primo mandato successivo alla data di validità del presente Statuto.

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