STATUTO
Titolo I – Costituzione e Scopi
Articolo 1 – Denominazione, sede e durata
È costituita, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e nel rispetto delle norme del Codice civile in materia di Associazioni, l’associazione denominata “Pubblica Assistenza Humanitas Firenze – Organizzazione di Volontariato”, in forma abbreviata “P.A. Humanitas Firenze – ODV”, di seguito Associazione. L’Associazione stabilisce la sua sede legale nel Comune di Firenze. Su deliberazione degli organi statutariamente competenti, l’Associazione può istituire sedi secondarie, amministrative e operative in altri Comuni della Repubblica Italiana, laddove ciò risulti funzionale al perseguimento delle finalità statutarie.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e aderisce ad ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, riconoscendone i principi ispiratori, lo statuto e i regolamenti.
Articolo 2 – Disciplina
L’Associazione P.A. Humanitas Firenze – ODV è regolata dal presente Statuto e dal proprio Codice Etico, che definiscono i valori di riferimento, le regole di condotta e i doveri degli aderenti. Lo Statuto è interpretato secondo i criteri previsti per i contratti e, ove compatibili, ai sensi dell’articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale.
Per l’attuazione delle norme statutarie e la regolazione dell’organizzazione interna, l’Associazione si dota di un Regolamento Generale e di regolamenti specifici per singoli settori di attività, nel rispetto dei principi di coerenza, efficienza e trasparenza.
Articolo 3 – Scopi associativi
L’Associazione P.A. Humanitas Firenze – ODV persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell’intento di promuovere una società più equa, fondata sul rispetto della dignità umana e sulla tutela dei diritti fondamentali.
Ispirandosi ai principi di laicità, apartiticità, democrazia e solidarietà, l’Associazione costituisce uno spazio aperto alla partecipazione attiva e volontaria di chiunque intenda contribuire allo sviluppo della comunità e alla promozione del bene comune.
Le attività dell’Associazione sono rivolte a tutte le persone, nel rispetto dei valori costituzionali di uguaglianza e non discriminazione, senza distinzione di origine etnica, genere, condizione sociale, credo religioso o opinione politica.
In particolare, l’Associazione si propone di:
- sostenere la collettività nei bisogni morali e materiali, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili, promuovendo inclusione sociale e coesione comunitaria;
- valorizzare la cultura del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva, responsabilità civica e solidarietà intergenerazionale;
- organizzare interventi e promuovere la partecipazione nei settori sanitario, socioassistenziale e di protezione civile, anche in collaborazione con enti pubblici, soggetti privati e realtà del Terzo Settore;
- sostenere il rafforzamento dei sistemi sanitari e assistenziali, contribuendo alla loro evoluzione in senso democratico, inclusivo e solidale;
- diffondere i principi di solidarietà, cooperazione e non violenza, favorendo lo sviluppo di una coscienza civile improntata al rispetto reciproco, al dialogo e alla responsabilità collettiva.
Articolo 4 – Attività istituzionali
Per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, l’Associazione P.A. Humanitas Firenze – ODV esercita, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale ispirate ai valori della solidarietà, della salute, dell’inclusione e della partecipazione civica in conformità con quanto stabilito dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dalla normativa vigente.
In particolare, l’Associazione opera nei seguenti ambiti:
- sanitario e socioassistenziale:
- servizi di trasporto sanitario in regime di emergenza e urgenza;
- attività di accompagnamento e mobilità sociale a favore di persone fragili;
- assistenza, anche domiciliare, rivolta ad anziani, persone con disabilità e soggetti in condizioni di bisogno, anche temporaneo.
- educativo e formativo:
- iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche extrascolastiche e professionali, con particolare attenzione alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;
- percorsi formativi destinati a volontari e giovani impegnati in progetti di servizio civile;
- attività di sensibilizzazione e promozione del volontariato quale strumento di cittadinanza attiva;
- formazione e informazione in materia sanitaria e di prevenzione dei rischi per la salute collettiva;
- promozione della donazione di sangue, organi e tessuti quale espressione di solidarietà.
- protezione civile:
- servizi per la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale;
- interventi di protezione civile, inclusa l’attivazione di un nucleo operativo associativo e la partecipazione a iniziative coordinate a livello locale e nazionale.
- sociale e umanitario:
- progetti di accoglienza, integrazione e inclusione sociale delle persone migranti, nel rispetto delle competenze di coordinamento di ANPAS;
- attività finalizzate alla promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, con particolare attenzione alle pari opportunità e al contrasto di ogni forma di discriminazione;
- percorsi di orientamento, formazione professionale e altre attività finalizzate all’inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate, avvalendosi di strumenti come i Lavori di Pubblica Utilità (LPU), in collaborazione con enti pubblici e privati, per favorire l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà. Tali attività sono subordinate alle risorse e alle priorità dell’Associazione e sono svolte nel rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di politiche attive del lavoro e inclusione sociale.
Articolo 5 – Attività secondarie e raccolta fondi
L’Associazione può svolgere attività ulteriori rispetto a quelle di interesse generale, purché di natura secondaria e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può altresì promuovere attività di raccolta fondi, finalizzate al sostegno delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e della collettività.
Articolo 6 – Modalità di conseguimento delle finalità sociali
L’Associazione realizza le proprie finalità avvalendosi in via prevalente dell’attività personale, spontanea e gratuita dei propri associati in qualità di volontari.
L’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, o con qualsiasi altro rapporto che comporti compensi di natura economica o patrimoniale da parte dell’Associazione.
Le attività di interesse generale possono essere svolte direttamente dall’Associazione ovvero in collaborazione con enti pubblici o privati, anche mediante la stipulazione di accordi o convenzioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
L’Associazione può, altresì, partecipare a società e organizzazioni, anche mediante la costituzione di società strumentali, purché tali partecipazioni siano finalizzate esclusivamente al conseguimento delle proprie finalità sociali.
Le organizzazioni di cui l’Associazione è parte non possono perseguire finalità contrarie a quelle statutarie, e ogni eventuale profitto derivante da tali partecipazioni sarà esclusivamente reinvestito nell’ambito delle attività sociali, in conformità con quanto previsto dalla normativa del Codice del Terzo Settore.
In ogni caso, l’Associazione non intraprenderà attività che possano compromettere la sua natura di organizzazione di volontariato o che possano distogliere risorse dalle finalità di solidarietà e di interesse generale.
Titolo II – Norme sul Rapporto Associativo
Articolo 7 – Associati
Può essere ammesso quale associato chiunque condivida i principi dell’Associazione, accetti integralmente il presente Statuto e il Codice Etico, e si impegni a rispettarne le disposizioni.
L’ordinamento associativo si fonda sui principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità: tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri, potendo accedere alle cariche sociali secondo criteri elettivi.
Nel rispetto del minimo stabilito dalla legge, il numero degli associati è illimitato.
L’adesione all’Associazione è volontaria e a tempo indeterminato. Possono essere ammessi anche i minori di età, previa richiesta sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale, che li rappresenta nei rapporti con l’Associazione.
Articolo 8 – Quota Associativa
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, determinata dall’Organo Amministrativo.
La quota associativa:
- non è rimborsabile;
- non è trasmissibile;
- non attribuisce alcun diritto di natura patrimoniale.
L’adesione non comporta obblighi economici ulteriori, salvo la facoltà di effettuare versamenti volontari.
Articolo 9 – Diritti e Doveri degli Associati
L’acquisizione della qualità di associato conferisce il diritto di:
- partecipare attivamente alla vita associativa;
- esercitare il diritto di voto in Assemblea;
- eleggere ed essere eleggibile alle cariche sociali;
- richiedere la convocazione dell’Assemblea nei casi previsti;
- consultare i libri sociali;
- recedere in qualsiasi momento dall’Associazione.
Ogni associato ha il dovere di:
- mantenere comportamenti coerenti con i valori dell’Associazione, tutelandone l’integrità morale e l’immagine;
- osservare il presente Statuto, il Codice Etico, il Regolamento Generale e le deliberazioni degli organi sociali;
- versare puntualmente la quota.
Articolo 10 – Perdita della Qualità di Associato
La qualità di associato si perde per:
- decesso;
- recesso, mediante comunicazione scritta all’Associazione;
- morosità nel versamento della quota associativa annuale;
- esclusione, deliberata in caso di:
- gravi violazioni statutarie o regolamentari;
- comportamenti contrari agli interessi o alle finalità dell’Associazione;
- atti lesivi di natura materiale o morale.
L’adozione di provvedimenti disciplinari avviene nel rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie procedurali, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.
Gli associati che cessano di appartenere all’Associazione non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio associativo.
Titolo III – Norme sul volontariato e sui rapporti di lavoro
Articolo 11 – Volontari e Attività di Volontariato
I volontari sono associati che, avvalendosi della struttura dell’Associazione, contribuiscono personalmente, direttamente, continuativamente e gratuitamente alla realizzazione delle attività associative, perseguendo le finalità istituzionali senza alcuno scopo di lucro, neppure indiretto.
L’Associazione garantisce ai volontari la copertura assicurativa contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla normativa vigente, e ne cura l’iscrizione nell’apposito registro tenuto dall’Associazione.
L’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione e non può essere oggetto di remunerazione, neppure da parte del beneficiario della prestazione.
Possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dagli organi competenti. Sono espressamente vietati i rimborsi forfettari.
Articolo 12 – Dipendenti e Collaboratori
L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, collaboratori o prestatori d’opera, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento o per garantire la qualificazione delle attività svolte, in ogni caso assicura la prevalenza della componente volontaria rispetto al personale retribuito, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Le modalità di selezione, i criteri di impiego e le eventuali assunzioni in casi eccezionali sono disciplinati dal Regolamento Generale, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI
Articolo 13 – Organi associativi e funzioni
- Assemblea degli Associati: organo supremo dell’associazione, cui competono le decisioni fondamentali per la vita dell’associazione, l’indirizzo generale delle attività e la nomina degli altri organi sociali.
- Organo di Amministrazione: incaricato della gestione complessiva dell’Associazione, con il compito di eseguire le deliberazioni adottate dall’Assemblea degli Associati e di curare gli aspetti organizzativi, gestionali ed economici dell’ente.
- Organo di Controllo: ha la funzione di vigilanza sulla regolarità amministrativa, contabile ed economica dell’associazione, garantendo la trasparenza della gestione e il corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione.
- Organo di Garanzia: è deputato alla tutela dei diritti degli associati, alla risoluzione di eventuali controversie interne, nonché alla verifica del rispetto delle disposizioni statutarie e dei principi di correttezza e giustizia all’interno dell’ente.
CAPO I – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Articolo 14 – Natura e Composizione
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, cui spettano l’indirizzo generale e le decisioni fondamentali per la vita associativa.
Hanno diritto di voto gli Associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota annuale. Per i minori, il diritto di voto è espresso da chi esercita la potestà genitoriale.
L’elettorato passivo è riservato ai maggiorenni.
È ammessa la partecipazione all’Assemblea mediante strumenti di comunicazione a distanza e l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, secondo modalità idonee a garantirne la legittimità e la trasparenza.
Articolo 15 – Competenze dell’Assemblea Ordinaria
L’Assemblea ordinaria:
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- approva il Regolamento Generale e gli altri regolamenti attuativi;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità;
- delibera su ogni altra questione ordinaria di competenza assembleare.
L’Assemblea è validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Articolo 16 – Competenze dell’Assemblea Straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera su:
- modifiche statutarie;
- trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
- scioglimento e devoluzione del patrimonio.
È validamente costituita:
- in prima convocazione, con almeno la metà degli Associati;
- in seconda convocazione, con almeno un quarto degli Associati;
- in terza convocazione, con almeno un decimo degli Associati;
- dalla quarta convocazione in poi, con almeno l’uno per cento degli Associati.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Articolo 17 – Convocazione
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci.
Può essere convocata:
- su iniziativa del Presidente;
- su richiesta motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo;
- su istanza di almeno un decimo degli Associati.
In caso di inerzia del Presidente, la convocazione è assunta dall’Organo di Controllo.
Le modalità e i termini di convocazione sono disciplinati dal Regolamento Generale.
Articolo 18 – Voto Singolo e Modalità di Deliberazione
Ciascun Associato ha diritto a un solo voto e può delegare un altro Associato mediante atto scritto. La delega è valida nel rapporto di uno a uno e non può essere conferita ai membri degli organi sociali.
Le deliberazioni sono assunte per alzata di mano, appello nominale o scrutinio segreto, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.
Articolo 19 – Assemblee Separate
Per favorire la partecipazione e la funzionalità delle decisioni associative, l’Assemblea può articolarsi in Assemblee Separate, nei casi e con le modalità previsti dal Codice civile, che assicurano l’unità della volontà associativa complessiva.
Le modalità di convocazione, composizione e funzionamento delle Assemblee Separate sono disciplinate dal Regolamento Generale.
I delegati nominati nelle Assemblee Separate sono vincolati al voto espresso dagli Associati che li hanno designati.
CAPO II – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 20 – composizione, durata e sostituzione dei componenti
L’Organo di Amministrazione, altrimenti detto Consiglio Direttivo, è l’organo di governo dell’Associazione, cui compete la responsabilità della direzione politica e amministrativa. Esso dà attuazione agli indirizzi statutari e alle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati, alla quale risponde in via esclusiva e dalla quale può essere revocato per giusta causa, con deliberazione motivata.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, sette (7) o nove (9), che l’Assemblea elegge tra gli Associati in possesso dei requisiti di onorabilità e competenza previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e, dal codice etico.
Non possono essere eletti, e decadono se nominati, coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del Codice civile.
I Consiglieri restano in carica per la durata di quattro (4) esercizi sociali consecutivi e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Trascorso un mandato di sospensione, è ammessa una nuova candidatura.
La carica di Consigliere si estingue per dimissioni, revoca, sopravvenuta incompatibilità o perdita della qualifica di Associato.
In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo, qualora strettamente necessario per garantire la continuità operativa dell’organo, può procedere alla temporanea sostituzione mediante cooptazione dei Consiglieri cessati, attingendo tra i candidati non eletti o, in assenza, scegliendo tra gli Associati in possesso dei requisiti richiesti. I Consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prima Assemblea utile, che delibera in merito alla loro conferma o sostituzione. In caso di mancata conferma, l’Assemblea elegge i nuovi componenti, i quali rimangono in carica per la durata residua del mandato originario. Qualora venga meno la maggioranza dei membri in carica, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto. In tal caso, il Presidente, o in sua assenza il Consigliere più anziano per età, è tenuto a convocare l’Assemblea per il rinnovo dell’organo entro sessanta (60) giorni dalla data della decadenza.
Fino all’insediamento del nuovo Consiglio, quello uscente rimane in carica esclusivamente per l’ordinaria amministrazione degli affari correnti.
Articolo 21 – Direzione Esecutiva
Composizione
Nella prima riunione successiva al proprio insediamento, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Consigliere delegato all’amministrazione.
Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, firma gli atti ufficiali e presiede la Direzione Esecutiva.
In casi di comprovata urgenza e indifferibilità, che non consentono neppure la tempestiva convocazione della Direzione Esecutiva, il Presidente può adottare provvedimenti che rientrano nell’ordinaria amministrazione, con esclusione degli atti di straordinaria amministrazione, degli impegni economici eccedenti i limiti deliberati dal Consiglio Direttivo e di qualunque atto che modifichi le scelte strategiche dell’ente. Si considerano casi di comprovata urgenza esclusivamente le situazioni imprevedibili e non differibili in cui la mancata adozione immediata di un provvedimento comporterebbe un pregiudizio certo, documentabile e imminente per l’Associazione.
In particolare, rientrano tra i casi di urgenza:
- interventi necessari a tutelare la sicurezza di persone, volontari o utenti o a prevenire danni immediati a beni, sedi o attrezzature dell’Associazione;
- adempimenti normativi, amministrativi o fiscali con scadenze perentorie non prevedibili, la cui mancata osservanza comporterebbe sanzioni o perdita di contributi;
- atti indispensabili alla continuità di attività, servizi o progetti già deliberati dal Consiglio Direttivo, qualora eventi imprevisti ne compromettano l’esecuzione;
- decisioni necessarie durante lo svolgimento di iniziative o attività in corso che non possono essere rimandate senza arrecare danno all’Associazione o ai beneficiari;
- azioni urgenti per evitare costi maggiori, danni economici certi oppure responsabilità civili o amministrative;
- risposte immediate a richieste motivate da parte di autorità pubbliche o enti con cui l’Associazione ha in essere obblighi convenzionali.
Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, previa formale comunicazione al Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento non dichiarabile, previa constatazione da parte della Direzione Esecutiva.
Il Vicepresidente esercita solo i poteri necessari a garantire la continuità operativa dell’Associazione.
Consigliere delegato all’amministrazione
Il Consigliere delegato all’amministrazione sovrintende alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione, cura la predisposizione dei documenti contabili e amministrativi.
Può compiere atti di ordinaria amministrazione nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente, il Vicepresidente e il Consigliere con delega all’amministrazione costituiscono la Direzione Esecutiva che rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo e opera fino alla nomina della nuova Direzione Esecutiva.
Convocazione e deliberazioni della Direzione Esecutiva
La Direzione Esecutiva è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, con congruo preavviso, anche mediante strumenti telematici.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni è redatto apposito verbale.
Deliberazioni urgenti
Quando l’urgenza consente comunque la convocazione, anche in via telematica, della Direzione Esecutiva, è quest’ultima ad adottare le deliberazioni urgenti nelle materie di propria competenza o delegate dal Consiglio Direttivo.
Tutte le decisioni assunte in via d’urgenza, sia dal Presidente sia dalla Direzione Esecutiva, devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
Articolo 22 – Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni necessarie alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto riservato all’Assemblea per legge o Statuto. In particolare:
- delibera sulla gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria, inclusi i rapporti con gli istituti di credito, le aperture di credito e contratti di finanziamento;
- cura gli aspetti amministrativi e contabili, la redazione dei bilanci consuntivi e preventivi e dei piani finanziari annuali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- propone e sottopone all’Assemblea il Regolamento Generale e le sue modifiche;
- adotta deliberazioni relative ai rapporti di lavoro, alla partecipazione ad altri enti o reti associative e alla costituzione di strutture operative interne;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- delibera sull’ammissione e sull’esclusione degli Associati.
Articolo 23 – Convocazione e funzionamento
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre suoi membri. È validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La partecipazione alle riunioni è ammessa anche in videoconferenza. Le riunioni devono essere verbalizzate e i verbali trascritti nel Libro delle Adunanze del Consiglio.
I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive decadono automaticamente. Alle riunioni partecipa il Collegio Sindacale e possono essere invitati, con funzioni consultive, esperti o tecnici.
CAPO III – ORGANO DI CONTROLLO O COLLEGIO SINDACALE
Articolo 24 – Composizione e durata
L’Organo di Controllo, altrimenti detto Collegio Sindacale, è istituito in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea, anche tra soggetti non associati che soddisfino i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
Tra i componenti, almeno un membro effettivo e un supplente devono risultare iscritti al registro dei revisori legali, secondo quanto prescritto dalla disciplina civilistica e dalla normativa di riferimento in materia di enti del Terzo Settore.
Gli altri membri possono essere scelti tra professionisti regolarmente iscritti agli albi dei dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, oppure tra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche, purché dotati di comprovata esperienza nella gestione di organizzazioni afferenti al Terzo Settore.
Ai componenti dell’Organo di Controllo può essere attribuito un compenso, secondo i limiti e le modalità definiti dalla normativa vigente, previa delibera dell’Assemblea.
I componenti dell’Organo di Controllo restano in carica per quattro (4) anni e possono essere rieletti consecutivamente per un massimo di due ulteriori mandati.
In ogni caso, il periodo complessivo di permanenza nella carica non può superare dodici (12) anni, limite superato il quale non è consentita ulteriore rieleggibilità.
Non è ammesso ai componenti dell’Organo di Controllo di ricoprire altre cariche sociali all’interno dell’Associazione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa sul Terzo Settore
Articolo 25 – Decadenza e surroga
Decadenza
I componenti dell’Organo di Controllo decadono dalla carica nei seguenti casi:
- perdita dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge o dal presente Statuto;
- sopravvenuta incompatibilità;
- dimissioni volontarie;
- revoca per giusta causa deliberata dall’Assemblea;
- morte.
Surroga
In ipotesi di cessazione anticipata di un membro effettivo dell’Organo di Controllo, subentra il supplente più anziano di età, che esercita la funzione per il periodo residuo del mandato. Qualora vengano a mancare contemporaneamente più membri effettivi e/o supplenti, l’Assemblea provvede tempestivamente alla nomina dei nuovi componenti, i quali restano in carica sino alla naturale scadenza dell’Organo medesimo.
Tutte le variazioni sono annotate nei registri sociali ed hanno effetto dalla data dell’accettazione della nomina o, nel caso di supplenti, dal momento della comunicazione della surroga agli interessati e agli organi amministrativi dell’Associazione.
Articolo 26 – Funzioni e poteri
L’Organo di Controllo esercita la propria funzione di vigilanza in conformità alla normativa di riferimento, verificando con rigore l’osservanza della legge, del presente Statuto e dei principi di corretta amministrazione, provvedendo altresì a garantire l’adeguatezza e il concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione. Nell’espletamento del mandato, i membri dell’Organo di Controllo sono chiamati a rispettare i principi di imparzialità, indipendenza e riservatezza, rispondendo in via solidale per le omissioni e per le colpe gravi commesse nello svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente.
In mancanza del revisore legale, l’Organo di Controllo è tenuto altresì all’esercizio della revisione legale dei conti.
Nello svolgimento delle proprie attribuzioni, l’Organo di Controllo provvede a:
- monitorare il rispetto delle finalità statutarie nonché delle disposizioni normative che regolano la vita associativa;
- redige e presenta puntuale relazione all’Assemblea in corrispondenza dell’approvazione del bilancio, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
- attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida emanate dalle autorità competenti;
- verifica il rispetto degli obblighi di trasparenza, pubblicità e aggiornamento delle informazioni presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assicurando l’esatto adempimento di tutti i doveri di disclosure.
In presenza di irregolarità rilevanti, l’Organo di Controllo ha facoltà di convocare gli organi sociali o proporre la convocazione dell’Assemblea straordinaria; qualora ne ricorrano i presupposti, può altresì effettuare segnalazione alle autorità competenti per l’adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dall’ordinamento.
L’Organo di Controllo dispone del diritto di accesso agli atti e alla documentazione utile e necessaria per l’esercizio delle proprie prerogative, nonché della facoltà di richiedere agli amministratori ogni chiarimento o informazione utile, cui questi ultimi sono tenuti a fornire riscontro tempestivo ed esauriente.
In caso di ispezioni o controlli straordinari ad iniziativa delle autorità di vigilanza, l’Organo di Controllo collabora lealmente con gli enti preposti, mettendo a disposizione ogni atto, documento e verbale richiesto, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.
Tutta l’attività dell’Organo di Controllo, inclusi le decisioni adottate e le verifiche esperite, è sistematicamente verbalizzata in apposito libro, custodito presso la sede sociale dell’Associazione, assicurando la tracciabilità e la conservazione delle operazioni svolte.
CAPO IV – ORGANO DI GARANZIA O COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 27 – Composizione e durata
Il Collegio dei Probiviri, quale organo di garanzia statutaria e di giustizia interna, è composto da un numero dispari di membri, tre (3) o cinque (5), e due supplenti, che l’Assemblea elegge tra gli Associati che si siano distinti per integrità morale e abbiano maturato almeno sette anni di anzianità associativa.
I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche associative e restano in carica per un mandato di quattro (4) anni, e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
I membri del Collegio sono tenuti ad operare con riservatezza e imparzialità, astenendosi da ogni giudizio preventivo e non partecipando alle decisioni in caso di conflitto di interessi.
Le modalità di elezione sono definite dal Regolamento Generale.
Articolo 28 – Funzioni e procedimenti
Il Collegio dei Probiviri:
- interpreta le norme statutarie e regolamentari;
- favorisce la conciliazione delle controversie interne;
- decide sui ricorsi avverso il rigetto delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- accerta e sanziona comportamenti contrari allo Statuto o lesivi dell’Associazione.
Le procedure di competenza del Collegio sono disciplinate da apposito Regolamento, approvato dall’Assemblea su proposta dell’Consiglio Direttivo.
Articolo 29 – Funzionamento
Il Collegio si riunisce con la presenza di tutti i membri effettivi. Elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario. In caso di impedimento prolungato o di conflitto di interessi, il componente è sostituito da un supplente, senza interruzione dei procedimenti in corso.
Le sedute si svolgono in forma riservata. Le decisioni sono adottate a maggioranza e sono immediatamente efficaci.
Di ogni adunanza è redatto verbale, che viene trascritto nell’apposito libro sociale; la pubblicità dei verbali è disciplinata dal Regolamento Generale.
Titolo V – Risorse e Rendicontazione
Articolo 30 – Patrimonio e risorse economiche
L’Associazione si sostiene mediante beni, entrate e proventi di qualsiasi natura, destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie.
Costituiscono risorse dell’Associazione:
- beni mobili, immobili, titoli e depositi;
- lasciti, legati e donazioni, previa deliberazione di accettazione del Consiglio Direttivo;
- proventi derivanti da quote associative, da contributi pubblici o privati, da rimborsi da convenzioni, attività secondarie e ogni altra entrata consentita dalla legge.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
Articolo 31 – Esercizio finanziario e bilancio sociale
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Il bilancio, redatto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, predisposto dal Consiglio Direttivo, è approvato dall’Assemblea entro il 30 giugno e depositato presso la sede associativa nel termine di convocazione dell’assemblea, chiamata ad approvarlo.
Il bilancio consuntivo approvato è pubblicato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e sul sito internet dell’Associazione.
Qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, è redatto e pubblicato anche il bilancio sociale.
Articolo 32 – Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell’Ufficio del RUNTS, ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, individuato dall’Assemblea straordinaria.
In assenza di diversa destinazione, il patrimonio è devoluto ad ANPAS nazionale, in quanto ETS, affinché ne assicuri l’utilizzo per finalità affini sul territorio.
Titolo VI – I Libri Sociali
Articolo 33 – Libri associativi
L’Associazione tiene e aggiorna i seguenti libri:
- degli Associati;
- dei Volontari;
- delle Adunanze e deliberazioni dell’Assemblea e delle eventuali Assemblee Separate;
- dell’Organo di Amministrazione;
- dell’Organo di Controllo;
- dell’Organo di Garanzia.
Tutti i libri sono consultabili dagli Associati che ne facciano motivata richiesta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. La richiesta può comportare il rimborso delle spese di copia.
Titolo VII – Disposizioni Finali
Articolo 34 – Rinvii normativi
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e delle relative disposizioni attuative, nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.
